La dispersione delle ceneri può avvenire solo se il defunto abbia espresso in vita questa volontà.
Se il defunto non ha indicato il luogo della dispersione quest'ultimo è scelto dal coniuge oppure, in sua mancanza, dai parenti più prossimi individuati dal Codice Civile.
In assenza di qualunque indicazione da parte dei parenti sul luogo della dispersione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse all'interno del Cimitero nel cinerario comune o nel Giardino dei Ricordi.
La dispersione è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, nel caso in cui il defunto fosse iscritto ad associazioni di cremazione, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.
La dispersione delle ceneri può avvenire:
- all'interno del Cimitero nel cinerario comunei;
- fuori dal Cimitero in aree private, all'aperto, con il consenso dei proprietari ed è vietata nei centri abitati;
- in natura; la dispersione è consentita in montagna, in mare, nei laghi e nei fiumi solo nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
Le ceneri possono anche essere affidate ad un familiare per la loro conservazione secondo i dettami di legge.